Elezione di papa in tempi di sede vacante prolungata e totale assenza del collegio dei cardinali

Elezione di un papa

in tempi di sede vacante prolungata

e totale assenza del collegio dei cardinali

Indice

 

  1. La Chiesa conserva i mezzi per ottenere un papa

1.1. L’insegnamento espresso di Cajetano

1.2. L’insegnamento di Billot sulla devoluzione straordinaria

1.3. Conclusione positiva

 

  1. Un concilio generale imperfetto è un rimedio tradizionale

2.1. L’insegnamento di Bellarmino sui casi eccezionali

2.2. La distinzione dei poteri secondo Cajetano

2.3. La soluzione prospettata

 

  1. L’assemblea deve rappresentare genuinamente la Chiesa

3.1. Bellarmino sul numero dei vescovi richiesto

3.2. Distinzione tra rappresentazione provinciale e maggioranza numerica

3.3. Applicazione alle circostanze presenti e scopo richiesto

 

  1. Il diritto di eleggere deve essere stabilito

4.1. Riserva ordinaria di Pio XII e presupposto del fallimento

4.2. Distinzioni di Bellarmino e Cajetano

4.3. Necessità di dimostrare la competenza

 

  1. Il candidato deve essere legittimamente eletto e accettare

5.1. Billot e Pio XII sull’elezione e l’accettazione

5.2. Condizioni necessarie dell’elezione

5.3. La soglia di votazione e la sua giustificazione

 

  1. L’accettazione universale pacifica conferma la legittimità

6.1. L’insegnamento di Billot sul segno infallibile

6.2. Distinzione dal solo sostegno del gruppo elettorale

 

  1. Le difficoltà pratiche presenti

7.1. L’iniziativa del vescovo Roy

7.2. Gravi disaccordi tra i gruppi

7.3. Obiezioni dei vescovi Madrigal e Butler

7.4. Natura degli ostacoli e compito costruttivo

7.5. Conclusione e preghiera

Fonti

 

 

 

 

Studio sull’insegnamento teologico tradizionale riguardo al modo in cui la Chiesa può ottenere un papa legittimo quando gli elettori ordinari non sono più disponibili.

 

  1. La Chiesa conserva i mezzi per ottenere un papa

 

1.1. L’insegnamento espresso di Cajetano

 

Cajetano afferma espressamente che è impossibile che la Chiesa rimanga priva sia di un papa sia del potere di eleggere un papa. Considera poi ciò che accade quando mancano tutti i cardinali. La sua conclusione è esplicita: se, in tale situazione, un concilio generale eleggesse un papa in pace con la Chiesa romana, l’uomo così eletto sarebbe un vero papa. Si tratta di traduzioni del suo testo latino, non di una mera opinione personale. [1]

 

1.2. L’insegnamento di Billot sulla devoluzione straordinaria

 

Il cardinale Billot considera parimenti una situazione straordinaria in cui un’elezione papale è necessaria, ma le condizioni prescritte dalla precedente legislazione papale non possono più essere adempiute. Insegna che, presupposte tali circostanze, il potere elettorale devolvere a un concilio generale. Fondamenta ciò nel diritto naturale di una società a preservarsi, limitando la competenza straordinaria a quanto la sua preservazione richiede. [2]

 

1.3. Conclusione positiva

 

La conclusione è pertanto positiva: il fallimento dei mezzi elettorali ordinari non rende permanentemente impossibile un’elezione papale legittima.

 

  1. Un concilio generale imperfetto è un rimedio tradizionale

 

2.1. L’insegnamento di Bellarmino sui casi eccezionali

 

San Roberto Bellarmino insegna espressamente che, nei casi eccezionali da lui discussi, un concilio imperfetto può riunirsi per provvedere alla Chiesa riguardo al suo capo. Aggiunge che tale assemblea può essere convocata dai cardinali oppure formata dai vescovi che si riuniscono da sé. [3]

 

2.2. La distinzione dei poteri secondo Cajetano

 

Ciò non significa che i vescovi senza papa diventino un papa collettivo. Cajetano distingue il potere ministeriale della Chiesa di eleggere dal potere supremo del papato stesso. Il compito del concilio in questo caso è di provvedere al ristabilimento del capo, piuttosto che di appropriarsi di tutti i suoi poteri. [4]

 

2.3. La soluzione prospettata

 

La soluzione prospettata è dunque un concilio generale imperfetto competente a provvedere a un’elezione legittima quando mancano gli elettori ordinari.

 

  1. L’assemblea deve rappresentare genuinamente la Chiesa

 

3.1. Bellarmino sul numero dei vescovi richiesto

 

Bellarmino discute il carattere generale di un concilio in un capitolo dedicato specificamente al numero dei vescovi richiesto. Non esige la presenza fisica di ogni vescovo. Identifica invece una convocazione generale, l’esclusione di nessun vescovo avente diritto di partecipare, e una partecipazione che rappresenti la maggior parte delle province cristiane. La sua discussione tratta pure del ruolo storico dei principali patriarchi. [5]

 

3.2. Distinzione tra rappresentazione provinciale e maggioranza numerica

 

Ciò fornisce una base concreta per cercare la partecipazione delle diverse parti della Chiesa. Tuttavia, è necessario distinguere la rappresentazione della maggior parte delle province dalla presenza numerica di una maggioranza di tutti i vescovi.

 

3.3. Applicazione alle circostanze presenti e scopo richiesto

 

Il capitolo di Bellarmino riguarda i concili generali in quanto tali. Applicare i suoi criteri a un concilio imperfetto nelle nostre circostanze presenti richiede un ragionamento teologico e canonico; non deve essere presentato come se egli avesse fornito una costituzione elettorale completa per la nostra situazione precisa.

Di conseguenza, lo scopo deve essere di invitare tutti i vescovi cattolici eleggibili e ottenere un’assemblea genuinamente generale e rappresentativa. Dobbiamo stabilire tale carattere rappresentativo, piuttosto che presumere lo dal nome scelto dall’assemblea.

 

  1. Il diritto di eleggere deve essere stabilito

 

4.1. Riserva ordinaria di Pio XII e presupposto del fallimento

 

La legge ordinaria riserva l’elezione ai cardinali. Pio XII mantiene espressamente questa riserva anche se un concilio generale è già riunito quando il papa muore. Un’elezione straordinaria presuppone pertanto il fallimento effettivo dei mezzi elettorali ordinari; la sola esistenza di una vacanza non autorizza un concilio a disprezzare i cardinali. [6]

 

4.2. Distinzioni di Bellarmino e Cajetano

 

Bellarmino distingue pure i ruoli del concilio generale, dei vescovi vicini e del clero romano. Nel suo trattamento di un’elezione senza cardinali, riconosce un’autorità primaria al concilio pur preservando il ruolo elettorale immediato della Chiesa romana. Cajetano include pure espressamente la pace con la Chiesa romana nell’elezione straordinaria da lui prospettata. [7]

 

4.3. Necessità di dimostrare la competenza

 

Questi testi stabiliscono un fondamento tradizionale per l’azione elettorale straordinaria. Mostrano pure perché la competenza dell’assemblea effettiva e dei suoi elettori deve essere dimostrata.

 

  1. Il candidato deve essere legittimamente eletto e accettare

 

5.1. Billot e Pio XII sull’elezione e l’accettazione

 

Billot spiega che un successore di San Pietro riceve il primato mediante un’elezione legittima alla Sede romana e un’accettazione volontaria. Pio XII afferma parimenti che, una volta data l’accettazione richiesta, l’uomo legittimamente eletto è immediatamente il vero papa e acquisisce la piena giurisdizione su tutta la Chiesa. [8]

 

5.2. Condizioni necessarie dell’elezione

 

L’elezione deve pertanto riguardare un candidato capace, essere compiuta da elettori competenti e seguire una procedura legittima.

 

5.3. La soglia di votazione e la sua giustificazione

 

La soglia di votazione deve pure essere specificata. Non dobbiamo semplicemente scrivere “una maggioranza di voti” senza spiegare la regola applicabile. La costituzione di Pio XII del 1945 richiedeva i due terzi più uno per un’elezione cardinalizia per scrutinio. Tale disposizione riguarda il conclave ordinario; la sua applicazione o adattamento a un’elezione straordinaria necessita di una propria giustificazione. [9]

 

  1. L’accettazione universale pacifica conferma la legittimità

 

6.1. L’insegnamento di Billot sul segno infallibile

 

Billot insegna che l’adesione della Chiesa universale è, di per sé, un segno infallibile della legittimità del papa e dell’esistenza delle condizioni richieste per tale legittimità. [10]

 

6.2. Distinzione dal solo sostegno del gruppo elettorale

 

Ciò riguarda l’adesione della Chiesa a lui come suo capo. Il solo sostegno del gruppo elettorale non può essere identificato con l’accettazione universale.

 

  1. Le difficoltà pratiche presenti

 

7.1. L’iniziativa del vescovo Roy

 

Considero l’iniziativa del vescovo Roy come uno sforzo verso questo rimedio tradizionale. Il suo successo richiede l’istituzione di un’assemblea genuinamente rappresentativa e di una competenza elettorale legittima.

 

7.2. Gravi disaccordi tra i gruppi

 

Secondo le informazioni a me disponibili, gravi disaccordi ostacolano la cooperazione. La FSSPX e la Resistenza riconoscono un papa regnante, mentre gli aderenti alla tesi di Cassiciacum affrontano diversamente il ristabilimento dell’autorità.

 

7.3. Obiezioni dei vescovi Madrigal e Butler

 

Secondo informazioni che ho ricevuto, anche i vescovi Madrigal e Butler obiettano alla validità sacramentale di certe linee episcopali. Menziono ciò come informazione personale, non come una dichiarazione documentata indipendentemente delle loro posizioni precise.

 

7.4. Natura degli ostacoli e compito costruttivo

 

Questi ostacoli sono considerevoli. Nondimeno, l’assenza di una maggioranza numerica non prova, di per sé, che un’elezione straordinaria sia impossibile. Al contrario, l’accordo di pochi vescovi non stabilisce, di per sé, la loro competenza a eleggere.

Il compito costruttivo è di riunire i vescovi cattolici eleggibili, esaminare le prove, stabilire il carattere rappresentativo e la competenza elettorale dell’assemblea, e determinare una procedura legittima per eleggere un candidato idoneo.

 

7.5. Conclusione e preghiera

 

Un concilio generale imperfetto è pertanto una soluzione fondata nella teologia tradizionale. Il compito restante è di stabilire come tale soluzione possa essere legittimamente realizzata nelle nostre circostanze concrete.

Preghiamo e operiamo per la necessaria chiarezza, unità e cooperazione.

Oremus.

 

Fonti

 

[1] Thomas de Vio, Cardinal Cajetan, Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, chapter XIII, nos. 744–745, pp. 299–300, in De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, edited by Vincentius M. Iacobus Pollet, Scripta theologica, volume I, Rome, Institutum Angelicum, 1936. Original: Latin.

 

[2] Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, volume I, third edition, Prati, Giachetti, Filii et Soc., 1909, question XIV, thesis XXIX, section 1, pp. 610–611. Original: Latin.

 

[3] Robert Bellarmine, De conciliis, book I, chapter XIV. Consulted in the French translation preserved in my collection, Les controverses, section on councils, first book, chapter 14. Original: Latin. The consulted translation’s publication details are not established.

 

[4] Cajetan, De comparatione, chapter XIV, no. 210, pp. 99–100, Pollet edition, 1936.

 

[5] Bellarmine, De conciliis, book I, chapter XVII, on the number of bishops required for a general council. Consulted in the French translation described in reference 3.

 

[6] Pius XII, apostolic constitution Vacantis Apostolicae Sedis, 8 December 1945, nos. 32–33. Original: Latin.

 

[7] Bellarmine, De clericis, book I, chapter X, eighth proposition; consulted in the French translation preserved in my collection. Original: Latin. See also Cajetan, Apologia, chapter XIII, no. 745.

 

[8] Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, volume I, 1909, pp. 608–609; Pius XII, Vacantis Apostolicae Sedis, nos. 100–101.

 

[9] Pius XII, Vacantis Apostolicae Sedis, no. 68. This reference establishes the rule of the 1945 constitution, not by itself the procedure for an extraordinary council.

 

[10] Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, volume I, 1909, question XIV, thesis XXIX, section 3, p. 620.

 

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